
-
alla Sezione n. 2, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 2 schede;
-
alla Sezione n. 3, con riferimento ad una affermata indebita
ammissione al voto assistito ed un affermata indebita esclusione dal
voto assistito;
-
alla sezione n. 5, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 1 scheda;
-
alla sezione n. 8, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 12 schede e all’affermata indebita ammissione al
voto assistito per tre elettori;
-
alla sezione n. 9, con riferimento all’affermata indebita
ammissione al voto assistito per due elettori;
-
alla sezione n. 10, con riferimento all’affermata indebita modalità
di voto per 11 elettorie ad altre irregolarità;
-
alla sezione n. 14, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 11 schede;
-
alla sezione n. 16, con riferimento all’affermato indebito
annullamento di 1 scheda;
alla
sezione n. 18, con riferimento all’affermato indebito annullamento
di 5 schede”.
Inoltre
il punto “10” recita: “Detto
annullamento, pur specificamente riferito alle sezioni 10 e 15,
peraltro ha effetto con riferimento non solamente alle stesse
sezioni, ma in primo luogo all’intero turno di ballottaggio: al
riguardo - a prescindere da ulteriori possibili considerazioni in
ordine al carattere sintomatico del disordine delle operazioni
elettorali ricavabile anche dall’irregolarità evidenziata nella
sezione n. 10 - è sufficiente rilevare che il numero di votanti
della sezione n. 15 (638), la cui attività è tutta inficiata dai
sopradescritti profili di nullità, è ampiamente superiore alla
differenza di soli 32 voti tra il candidato Di Felice, odierno
ricorrente, e il Sindaco eletto.
La
ritenuta insanabile nullità delle operazioni di cui alla medesima
sezione travolge anche i risultati del primo turno elettorale
globalmente considerati, tenuto anche conto che la non rituale
costituzione del seggio per mancanza del titolo di investitura del
Presidente nell’ufficio è stata fatta valere dalla parte
ricorrente con riferimento alle operazioni di entrambi i turni”.
Nulla
di tutto ciò che era materia del ricorso è stato respinto, semmai è
stato “assorbito” per ragioni di economia giuridica e
procedimentale, ovvero non è stato necessario prenderlo in
considerazione perché questo avrebbe allungato i tempi e i costi
giuridici, cosa evitabile visto che già le questioni affrontate per
le sezioni 10 e 15 sono state sufficienti per decidere e sentenziare,
ma se fossero state prese in esame e accolte, si sarebbe fissato il
numero di casi di errato computo di voti non regolari a circa 50.
Quindi
le sezioni sono state invalidate per ben due volte ed oggi si è
insediato ad Ariccia il Commissario prefettizio, la dott.ssa Enza
Caporale. Con questo fatto sono congelate le cariche di sindaco,
degli assessori e dei consiglieri. Il Sindaco Cianfanelli ha
dichiarato di aver fatto richiesta di sospensiva. Nel frattempo
auguriamo un “buon lavoro” al Commissario.