“Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roberto Di Felice ed Enrico Indiati, nonché di Paolo Ermini ed Emilio Cianfanelli;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Uditi i difensori delle parti, convocati e resisi disponibili prima della emanazione del decreto ai sensi dell’art. 56, comma 2, del c.p.a., come da verbale in data odierna;
Considerato:
Che, in esecuzione della sentenza impugnata risulta essere stato nominato, con atto del Prefetto di Roma del 16.3.2012, il Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Ariccia, successivamente insediatosi;
Che allo stato, valutati i contrapposti interessi e tenuto conto di detta circostanza, non appare sussistere un prevalente interesse delle parti appellanti alla prosecuzione della attività della Amministrazione eletta a seguito delle operazioni elettorali annullate ed ad essere reintegrati nelle loro funzioni tale da non consentire la dilazione fino alla trattazione della causa in camera di consiglio, fissata per il 3.4.2012;
Che per le esposte ragioni la istanza di adozione di misure monocratiche provvisorie deve essere respinta”.
La camera di consiglio per la discussione è fissata per il 3 aprile 2012
Cliccare il link per leggere la decisione del Consiglio di Statohttp://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione5/2012/201201940/Provvedimenti/201201120_16.XML
Ne parleremo sul prossimo numero di ECO 16