Dal
TAR del Lazio la prima Sentenza sul ricorso numero di registro
generale 5704 del 2011, proposto da Roberto Di Felice ed Enrico
Indiati è chiarissima:
il ricorso va accolto “con
il conseguente annullamento delle operazioni elettorali. Detto
annullamento ha effetto con riferimento non solamente alle sezioni n.
15 e n. 10, ma in primo luogo all’intero turno di ballottaggio”.
Oltre
all'irregolarità nella sezione 15, evidenziata un po' da tutti gli
articoli apparsi sulla stampa in queste ore, ed in particolare dalle
dichiarazioni del Signor Cianfanelli, appare evidente dalla sentenza
pubblicata dal TAR che gravi irregolarità sono sono state commesse
anche in altre sezioni e in particolare nella sezione 10 e di seguito riportiamo il passo della
sentenza che ne parla.
“8
Le considerazioni che precedono (quelle
sulla sezione 15 ndr)
conducono,
già di per sé, all’accoglimento del ricorso con conseguente
annullamento delle operazioni elettorali.
Nondimeno,
il Collegio ritiene opportuno esaminare – al fine di rendere una
decisione più completa nella materia di che trattasi – il motivo
riferito alla questione relativa al numero delle schede autenticate e
non utilizzate nella sezione n. 10 nel turno di ballottaggio.
In
sede di verificazione si è appurato che dette schede (contenute
nella busta mod. 4 c) erano in numero di 212.
Secondo
la prospettazione di parte ricorrente, a fronte di 845 schede
autenticate (di cui 828 all’inizio, 1 per un elettore ammesso al
voto in base ad attestazione del Sindaco e 16 per gli elettori
ricoverati in casa di cura) e di 638 votanti effettivi nella sezione
(avuto riguardo agli undici elettori della casa di riposo che hanno
votato presso la stessa), avrebbero dovuto esserci 207 e non 212
schede autenticate e non utilizzate.
Il
collegio rileva che questo calcolo appare plausibile.
Ne
consegue la fondatezza della censura, in quanto ai fini della
regolarità delle operazioni elettorali è necessaria l'esatta
correlazione tra le schede autenticate e la somma delle schede
adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate ed
indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 570/1960 (T.A.R.
Campania Salerno, sez. I, 31 gennaio 2011 , n. 143; Consiglio di
Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421).
9.
Tutto ciò posto e considerato, il ricorso va quindi accolto con il
conseguente annullamento delle operazioni elettorali, con
assorbimento delle consure non specificamente esaminate.
Detto
annullamento ha effetto con riferimento non solamente alle sezioni n.
15 e n. 10, ma in primo luogo all’intero turno di ballottaggio: al
riguardo - a prescindere da ulteriori possibili considerazioni in
ordine al carattere sintomatico del disordine delle operazioni
elettorali ricavabile anche dall’irregolarità evidenziata nella
sezione n. 10 - è sufficiente rilevare che il numero di votanti
della sezione n. 15 (638), la cui attività è tutta inficiata dai
sopradescritti profili di nullità, è ampiamente superiore alla
differenza di soli 32 voti tra il candidato Di Felice, odierno
ricorrente, e il Sindaco eletto”.
Noi
non siamo giuristi ma pensiamo che se il Tar si esprime arrivando ad
annullare le elezioni ad Ariccia evidentemente non può essere per
motivi poco gravi, mere “irregolarità formali” le definisce il
signor Cianfanelli, ma per questioni gravi, perché, quella che chi è
vicino al Cianfanelli ha sempre detto di voler tutelare, la legge, è
stata infranta e non una sola volta, ma più volte. Diciamo queste
cose per aver letto la sentenza, di cui qui il link (201202550),
aspettando che venga pubblicata anche seconda, quella relativa al
ricorso, anch'esso accolto, presentato da Giorgio Fabi.