venerdì 16 marzo 2012

ARICCIA - LA PRIMA SENTENZA PUBBLICATA PARLA CHIARO: ANNULLAMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI La Giustizia è una cosa seria - Il link alla sentenza


Dal TAR del Lazio la prima Sentenza sul ricorso numero di registro generale 5704 del 2011, proposto da Roberto Di Felice ed Enrico Indiati è chiarissima: il ricorso va accolto “con il conseguente annullamento delle operazioni elettorali. Detto annullamento ha effetto con riferimento non solamente alle sezioni n. 15 e n. 10, ma in primo luogo all’intero turno di ballottaggio”.
Oltre all'irregolarità nella sezione 15, evidenziata un po' da tutti gli articoli apparsi sulla stampa in queste ore, ed in particolare dalle dichiarazioni del Signor Cianfanelli, appare evidente dalla sentenza pubblicata dal TAR che gravi irregolarità sono sono state commesse anche in altre sezioni e in particolare nella sezione 10 e di seguito riportiamo il passo della sentenza che ne parla.
8 Le considerazioni che precedono (quelle sulla sezione 15 ndr) conducono, già di per sé, all’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle operazioni elettorali.
Nondimeno, il Collegio ritiene opportuno esaminare – al fine di rendere una decisione più completa nella materia di che trattasi – il motivo riferito alla questione relativa al numero delle schede autenticate e non utilizzate nella sezione n. 10 nel turno di ballottaggio.
In sede di verificazione si è appurato che dette schede (contenute nella busta mod. 4 c) erano in numero di 212.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, a fronte di 845 schede autenticate (di cui 828 all’inizio, 1 per un elettore ammesso al voto in base ad attestazione del Sindaco e 16 per gli elettori ricoverati in casa di cura) e di 638 votanti effettivi nella sezione (avuto riguardo agli undici elettori della casa di riposo che hanno votato presso la stessa), avrebbero dovuto esserci 207 e non 212 schede autenticate e non utilizzate.
Il collegio rileva che questo calcolo appare plausibile.
Ne consegue la fondatezza della censura, in quanto ai fini della regolarità delle operazioni elettorali è necessaria l'esatta correlazione tra le schede autenticate e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate ed indicate nel verbale, ai sensi dell'art. 53 d.P.R. 570/1960 (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 31 gennaio 2011 , n. 143; Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 1999, n. 421).
9. Tutto ciò posto e considerato, il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento delle operazioni elettorali, con assorbimento delle consure non specificamente esaminate.
Detto annullamento ha effetto con riferimento non solamente alle sezioni n. 15 e n. 10, ma in primo luogo all’intero turno di ballottaggio: al riguardo - a prescindere da ulteriori possibili considerazioni in ordine al carattere sintomatico del disordine delle operazioni elettorali ricavabile anche dall’irregolarità evidenziata nella sezione n. 10 - è sufficiente rilevare che il numero di votanti della sezione n. 15 (638), la cui attività è tutta inficiata dai sopradescritti profili di nullità, è ampiamente superiore alla differenza di soli 32 voti tra il candidato Di Felice, odierno ricorrente, e il Sindaco eletto”.
Noi non siamo giuristi ma pensiamo che se il Tar si esprime arrivando ad annullare le elezioni ad Ariccia evidentemente non può essere per motivi poco gravi, mere “irregolarità formali” le definisce il signor Cianfanelli, ma per questioni gravi, perché, quella che chi è vicino al Cianfanelli ha sempre detto di voler tutelare, la legge, è stata infranta e non una sola volta, ma più volte. Diciamo queste cose per aver letto la sentenza, di cui qui il link (201202550), aspettando che venga pubblicata anche seconda, quella relativa al ricorso, anch'esso accolto, presentato da Giorgio Fabi.


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